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Il concetto di coesione familiare è regolato dall’articolo 30, comma 1, lettera c) del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). 
Questa disposizione consente allo straniero regolarmente residente in Italia di ricongiungersi con un altro cittadino straniero anch’esso in possesso di regolare permesso di soggiorno, oppure con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea. 
Lo straniero può usufruire della coesione familiare direttamente sul territorio italiano, senza dover richiedere il nulla osta alla Prefettura competente né il relativo visto d’ingresso
L’articolo 29 del TUI stabilisce, invece, che per i familiari del cittadino extracomunitario residenti all’estero è necessario richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. In caso di coesione familiare, però, il familiare è già presente in Italia e dispone di un valido permesso di soggiorno, diverso da quello per motivi familiari
Proprio la presenza regolare del familiare (anche con permesso diverso) consente una deroga alla regola generale che prevede il possesso di un visto d’ingresso per ottenere un permesso di soggiorno. 

 

Chi può presentare richiesta di coesione familiare 

I soggetti legittimati a richiedere la coesione familiare coincidono con quelli previsti per il ricongiungimento familiare, ovvero: 
  • Il coniuge non separato legalmente e maggiorenne; 
  • I figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), non coniugati, con il consenso dell’altro genitore, se presente; 
  • I figli maggiorenni a carico, se impossibilitati a provvedere autonomamente ai bisogni essenziali per gravi condizioni di salute che comportino invalidità totale
  • I genitori a carico, se: 
  • non hanno altri figli nel Paese d’origine o di provenienza; 
  • oppure sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono mantenerli per comprovati gravi problemi di salute. 
Nota: si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni al momento della domanda. 
 

Coesione familiare e stranieri privi di permesso di soggiorno 

Il familiare che rientra in una delle categorie sopra indicate deve possedere un permesso di soggiorno valido. Tuttavia, la coesione familiare può essere concessa anche in assenza di tale permesso nei seguenti casi: 
  • Se il familiare già presente in Italia con cui si richiede la coesione è un rifugiato, non è necessario che l’altro familiare abbia un permesso di soggiorno. 
  • Se il familiare residente in Italia è cittadino italiano e il legame è di secondo grado o si tratta del coniuge, si può ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c) TUI, in presenza dei requisiti richiesti. 

 

Requisiti per ottenere la coesione familiare 

I criteri richiesti coincidono con quelli del ricongiungimento familiare, disciplinati dall’art. 29 TUI, e comprendono: 
  • La disponibilità di un alloggio adeguato, conforme ai requisiti igienico-sanitari e abitativi; 
  • La prova del possesso di un reddito sufficiente per il sostentamento dei familiari, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato del 50% per ciascun ulteriore familiare; 
  • La certificazione del legame familiare (certificati di nascita, matrimonio o altri documenti), debitamente tradotti e legalizzati o apostillati

 

Modalità di presentazione della domanda 

In presenza di tutti i requisiti richiesti, la domanda di coesione si presenta tramite l’invio dell’apposito kit postale, allegando la copia dei documenti richiesti, da esibire poi in originale durante la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. 

 

Documentazione da allegare alla richiesta 

  • Copia del permesso di soggiorno del familiare già residente in Italia; 
  • Copia dei certificati che dimostrano il matrimonio, l’unione civile o il legame familiare (tradotti e legalizzati); 
  • Copia degli ulteriori documenti richiesti per il ricongiungimento: 
  • Certificato di residenza e stato di famiglia
  • Documentazione relativa all’idoneità abitativa
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento del familiare; 
  • Copia del passaporto del familiare; 
  • Prova di reddito minimo annuo da fonti lecite (pari all’assegno sociale annuo, aumentato della metà per ciascun familiare); 
  • In caso di figli minori: consenso scritto dell’altro genitore (se presente); 
  • In caso di figli maggiorenni a carico: certificato che attesti invalidità totale
  • In caso di genitori sotto i 65 anni: attestazione del carico familiare e assenza di figli nel Paese d’origine; 
  • In caso di genitori sopra i 65 anni: documentazione che attesti la situazione economica, l’assenza di altri figli o la presenza di gravi motivi di salute che impediscano il loro mantenimento da parte di altri figli, oltre a polizza sanitaria o iscrizione al SSN (con ricevuta di versamento). 
Nota: Tutti i documenti emessi da un Paese terzo devono essere tradotti e legalizzati presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, oppure apostillati

 

Tempistiche per la conversione del permesso 

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti, il permesso di soggiorno viene convertito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 
 
aggiornato aprile 2025

 

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